Regolamento›Titolo III
Art. 9
Membri delle Commissioni
In vigore dal 30 giu 1994
Membri delle Commissioni
1. I Paesi membri rappresentati al Congresso sono di diritto membri delle commissioni incaricate dell'esame delle proposte relative alla Costituzione, al Regolamento generale, alla convenzione ed al Regolamento di esecuzione di quest'ultima.
2. I Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti ad uno o più degli Accordi facoltativi sono di diritto membri della o delle Commissioni incaricate della revisione di questi Accordi. Il diritto di voto dei membri di questa o di queste commissioni è ristretto all'Accordo o agli Accordi di cui sono parti.
3. Le delegazioni che non sono membri delle Commissioni che trattano gli Accordi e dei loro Regolamenti di esecuzione hanno facoltà di assistere alle sedute di queste ultime e di partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-9