Regolamento›Titolo III
Art. 4
Ordine dei posti
In vigore dal 30 giu 1994
Ordine dei posti
1. Alle sedute del Congresso e delle Commissioni, le delegazioni sono classificate secondo l'ordine alfabetico francese dei Paesi membri rappresentati.
2. Il Presidente del Consiglio esecutivo sorteggia in tempo utile, il nome del paese che occuperà i posti davanti alla tribuna presidenziale nelle sedute del Congresso e delle commissioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-4