Regolamento›Titolo III
Art. 3
Poteri dei delegati
In vigore dal 30 giu 1994
Poteri dei delegati
1. I poteri dei delegati devono essere firmati dal Capo di Stato o dal Capo del Governo, o dal Ministro degli affari esteri del paese interessato. Essi devono essere redatti in buona e debita forma. I poteri dei delegati abilitati a firmare gli Atti (plenipotenziari) debbono indicare la portata di tale firma (firma con riserva di ratifica, di approvazione, firma "ad referendum", firma definitiva).
In mancanza di tale precisazione la firma è considerata come soggetta a ratifica o ad approvazione. I poteri che autorizzano a firmare gli Atti includono implicitamente il diritto di deliberare e di votare. I delegati cui le Autorità competenti hanno conferito i pieni poteri senza precisarne la portata sono autorizzati a deliberare, a votare ed a firmare gli Atti a meno che non risulti esplicitamente il contrario dalla formulazione dei poteri.
2. I poteri devono essere depositati sin dall'apertura del congresso presso l'Autorità designata a tal fine.
3. I delegati non muniti di poteri o che non hanno depositato i loro poteri possono, se sono stati presentati dal loro Governo al Governo del paese invitante, prendere parte alle deliberazioni e votare sin dal momento in cui cominciano a partecipare ai lavori del Congresso. Altrettanto dicasi per quelli i cui poteri sono riconosciuti come viziati di irregolarità. Questi delegati non saranno più autorizzati a votare a partire dal momento in cui il Congresso avrà approvato l'ultimo rapporto della Commissione di verifica dei poteri nel quale viene constatato che i loro poteri fanno difetto oppure sono irregolari e per tutto il tempo in cui la situazione non e regolarizzata. L'ultimo rapporto deve essere approvato dal Congresso prima delle elezioni diverse da quella del Congresso e prima dell'approvazione dei progetti di Atti.
4. I poteri di un Paese membro che si fa rappresentare al Congresso dalla delegazione di un altro Paese membro (procura) debbono avere la stessa forma di quelli che sono menzionati al paragrafo 1.
5. Non sono ammessi poteri e procure indirizzate a mezzo telegramma. Al contrario sono accettato i telegrammi che rispondono ad una richiesta di informazioni relativa ad una questione attinente al poteri.
6. Una delegazione che, dopo aver depositato i suoi poteri e impedita ad assistere a una o più sedute ha facoltà di farsi rappresentare dalla delegazione di un altro paese a patto di informarne per iscritto il Presidente della riunione interessata.
Tuttavia una delegazione può rappresentare, oltre al suo, solo un altro Paese.
7. I delegati dei Paesi membri che non sono parti ad un Accordo, possono partecipare senza diritto di voto alle deliberazioni del Congresso relative a questo Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-3