Accordo›Titolo III
Art. 46
Eventuale recupero dell'indennità sul mittente o sul destinatario.
In vigore dal 30 giu 1994
Eventuale recupero dell'indennità sul mittente o sul destinatario.
1. Se dopo il pagamento dell'indennità, un pacco o una parte di esso, in un primo tempo- considerato come smarrito, viene ritrovato, il mittente o il destinatario a seconda dei casi è informato che può ritirarlo entro un periodo di tre mesi, rimborsando l'importo dell'indennità ricevuta. Se entro questo periodo il mittente o se del caso, il destinatario non reclama il pacco, la stessa informazione è comunicata all'altro interessato.
2. Se il mittente o il destinatario prendono in consegna il pacco o la parte ritrovata di questo pacco mediante rimborso dell'importo dell'indennità, l'importo e restituito all'Amministrazione o, se del caso, alle Amministrazioni che hanno subito il danno entro un anno a decorrere dalla data del rimborso.
3. Se il mittente o il destinatario rinunciano a ritirare il pacco, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
4. Se la prova della consegna e fornita dopo il termine di tre mesi previsto all', paragrafo 4, l'indennità versata rimane a carico dell'Amministrazione intermedia o di destinazione qualora la somma pagata non possa per una ragione qualsiasi essere ricuperata presso il mittente.
5. In caso di ulteriore ritrovamento di un pacco con valore dichiarato il cui contenuto è riconosciuto come essendo di valore inferiore all'importo dell'indennità pagata il mittente o in caso di attuazione dell', paragrafo 8, il destinatario devono rimborsare l'importo di questa indennità dietro consegna del pacco con valore dichiarato, fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore di cui all' paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-46