Convenzione

Art. 44

Diritti doganali ed altri diritti

In vigore dal 30 giu 1994
Diritti doganali ed altri diritti Le Amministrazioni postali sono autorizzate a percepire dai mittenti o destinatari degli invii a seconda dei casi, i diritti doganali ed ogni altro eventuale diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-44

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