Convenzione

Art. 46

Annullamento dei diritti doganali e di altri diritti

In vigore dal 30 giu 1994
Annullamento dei diritti doganali e di altri diritti Le Amministrazioni postali si impegnano ad intervenire presso i servizi interessati dei loro paesi affinché i diritti doganali ed altri diritti siano annullati per gli invii rinviati all'origine, distrutti per causa di avaria completa del contenuto o rispediti verso un paese terzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-46

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