Convenzione
Art. 46
Annullamento dei diritti doganali e di altri diritti
In vigore dal 30 giu 1994
Annullamento dei diritti doganali e di altri diritti
Le Amministrazioni postali si impegnano ad intervenire presso i servizi interessati dei loro paesi affinché i diritti doganali ed altri diritti siano annullati per gli invii rinviati all'origine, distrutti per causa di avaria completa del contenuto o rispediti verso un paese terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-46