Convenzione
Art. 50
Tassazione degli invii raccomandati
In vigore dal 30 giu 1994
Tassazione degli invii raccomandati
1. La tassazione degli invii raccomandati deve essere pagata in anticipo. Essa si compone:
a) della tassa di affrancatura dell'invio, secondo la sua categoria;
b) della tassa fissa per l'invio raccomandato di cui all', paragrafo 1, lettera p).
2. Qualora siano necessarie eccezionali misure di sicurezza, le Amministrazioni possono percepire le tasse speciali di cui all', paragrafo 1 lettera p) colonna 3, cifra 2.
3. Le Amministrazioni postali disposte a farsi carico dei rischi che possono risultare da casi di forza maggiore sono autorizzate a percepire la tassa speciale prevista all', paragrafo 1, lettera r).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-50