Convenzione

Art. 55

Avviso di ricevimento

In vigore dal 30 giu 1994
Avviso di ricevimento 1. Il mittente di un invio raccomandato, di un invio con recapito certificato o di una lettera con valore dichiarato, può domandare un avviso di ricevimento pagando all'atto del deposito la tassa prevista all', paragrafo 1, lettera s). Tale avviso di ricevimento gli viene rispedito rinviato al mittente per le vie più rapide (aeree o di superficie). 2. Se il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli e pervenuto in tempi normali, non viene riscossa nè un'ulteriore tassa ne la tassa prevista all' per i reclami.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-55

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