Convenzione

Art. 53

Lettere con valore dichiarato. Dichiarazione di valore

In vigore dal 30 giu 1994
Lettere con valore dichiarato. Dichiarazione di valore 1. L'importo della dichiarazione e in linea di massima illimitato. 2. Ciascuna Amministrazione può tuttavia limitare la dichiarazione di valore, per ciò che la concerne, ad un importo che non può essere inferiore a 3266,91 DTS o a un importo almeno uguale a quello adottato nel suo servizio interno se e inferiore a 3266,91 DTS. 3. Nei rapporti tra paesi che hanno adottato massimi diversi, il limite inferiore deve essere osservato da entrambe le parti. 4. La dichiarazione di valore non può superare il valore reale del contenuto dell'invio ma e consentito dichiarare una parte solo del loro valore: l'importo della dichiarazione delle carte che costituiscono un valore a causa delle loro spese di formazione non può sostituire le eventuali spese per il rimpiazzo di questi documenti in caso di perdita. 5. Ogni dichiarazione fraudolenta avente un valore superiore al valore reale del contenuto di un invio è passibile di procedimenti giudiziari previsti dalla legislazione del paese di origine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-53

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