Convenzione

Art. 54

Tassa delle lettere con valore dichiarato

In vigore dal 30 giu 1994
Tassa delle lettere con valore dichiarato 1. La tassa di lettere con valore dichiarato deve essere pagata in anticipo. Essa e formata a) dalla tassa di francatura ordinaria b) dalla tassa fissa di raccomandazione prevista all', paragrafo 1, lettera o): c) dalla tassa di assicurazione prevista all', paragrafo 1, lettera q) 2. Qualora siano necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono percepire le tasse speciali di cui all', paragrafo 1, lettera p) colonna 3, numero 2.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-54

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