Convenzione
Art. 59
Principio e portata della responsabilità delle Amministrazioni postali. Lettere con valore dichiarato
In vigore dal 30 giu 1994
Principio e portata della responsabilità delle Amministrazioni
postali. Lettere con valore dichiarato
1. Le Amministrazioni postali rispondono della perdita della manomissione e dell'avaria di lettere con valore dichiarato, salvo nei casi previsti all'. La loro responsabilità e impegnata sia per le lettere trasportate aperte che per quelle inoltrate in dispacci chiusi.
2. Le Amministrazioni possono impegnarsi a coprire anche i rischi che possono derivare da un caso di forza maggiore. In tal caso esse sono responsabili, nei confronti dei mittenti di lettere impostate nel loro paese, di perdite, manomissioni o avarie dovute a caso di forza maggiore che si verificano durante tutto il percorso degli invii, compreso se del caso il percorso di rispedizione o di rinvio all'origine.
3. Il mittente ha diritto ad un'indennità corrispondente in linea di massima all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o dell'avaria; i danni diretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione. Tuttavia questa indennità non può in alcun caso superare l'importo in DTS del valore dichiarato. In caso di rispedizione o di rinvio all'origine per via di superficie di una lettera via aerea con valore dichiarato, la responsabilità è limitata, per il secondo percorso, a quella applicabile agli invii inoltrati tramite questo canale.
4. In deroga al paragrafo 3, il destinatario ha diritto all'indennità dopo avere preso in consegna una lettera con valore dichiarato manomessa o avariata.
5. L'indennità è calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS degli oggetti di valore di stessa natura, nel luogo ed all'epoca in cui sono stati accettati per il trasporto; in mancanza di prezzi correnti l'indennità è calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti valutati sulle stesse basi.
6. Se un'indennità è dovuta a causa di perdita, manomissione o avaria totale di una lettera con valore dichiarato, il mittente o, in applicazione del paragrafo 4, il destinatario hanno diritto inoltre alla restituzione delle tasse e diritti pagati, ad eccezione della tassa di assicurazione che rimane in tutti i casi acquisita all'Amministrazione di origine.
7. Il mittente ha facoltà di desistere dai suoi diritti previsti dal paragrafo 3 a favore del destinatario. Allo stesso modo, il destinatario ha facoltà di rinunciare ai suoi diritti previsti dal paragrafo 4 a favore del mittente. Il mittente o il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere l'indennità qualora
la loro legislazione interna lo consenta
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-59