RegolamentoTitolo III

Art. 26

Riserve agli Atti

In vigore dal 30 giu 1994
Riserve agli Atti Le riserve devono essere presentate per iscritto in lingua francese (proposte relative al Protocollo finale) in modo da poter essere esaminate dal Congresso prima della firma degli Atti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-26

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