Regolamento›Titolo III
Art. 26
Riserve agli Atti
In vigore dal 30 giu 1994
Riserve agli Atti
Le riserve devono essere presentate per iscritto in lingua francese (proposte relative al Protocollo finale) in modo da poter essere esaminate dal Congresso prima della firma degli Atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-26