Regolamento›Titolo III
Art. 27
Firma degli Atti
In vigore dal 30 giu 1994
Firma degli Atti
Gli Atti definitivamente approvati dal Congresso sono soggetti alla firma dei Plenipotenziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-27