Regolamento
Art. 32
Arbitrati
In vigore dal 30 giu 1994
Arbitrati
In caso di dissenso tra due o più Amministrazioni postali dei
Paesi membri circa l'interpretazione degli Atti dell'Unione o la responsabilità derivante ad un'Amministrazione postale dall'applicazione di tali Atti, la questione controversa viene risolta con giudizio arbitrale.
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Modificato dal Congresso di Amburgo 1984
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-32