Regolamento

Art. 31

Modificazione del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi

In vigore dal 30 giu 1994
Modificazione del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi 1. Il Regolamento generale, la Convenzione e gli Accordi stabiliscono le condizioni cui è subordinata l'approvazione delle proposte che le riguardano. 2. Gli atti di cui al paragrafo 1 diventano esecutivi simultaneamente, ed hanno la stessa durata. Gli Atti corrispondenti al Congresso precedente sono abrogati a decorrere dal giorno stabilito dal Congresso per l'entrata in vigore di detti Atti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-31

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