Regolamento
Art. 31
Modificazione del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi
In vigore dal 30 giu 1994
Modificazione del Regolamento generale, della Convenzione e degli
Accordi
1. Il Regolamento generale, la Convenzione e gli Accordi
stabiliscono le condizioni cui è subordinata l'approvazione delle proposte che le riguardano.
2. Gli atti di cui al paragrafo 1 diventano esecutivi
simultaneamente, ed hanno la stessa durata. Gli Atti corrispondenti al Congresso precedente sono abrogati a decorrere dal giorno stabilito dal Congresso per l'entrata in vigore di detti Atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-31