Regolamento›Titolo III
Art. 33
Entrata in vigore e durata della Costituzione
In vigore dal 30 giu 1994
Entrata in vigore e durata della Costituzione
La presente Costituzione entrerà in vigore il 1 gennaio 1966 e rimarrà in vigore per una durata indeterminata.
In fede di che i Plenipotenziari dei Governi dei paesi contraenti hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che rimarrà depositato presso gli Archivi del Governo del paese sede dell'Unione.
Una copia ne sarà consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del congresso.
Fatto a Vienna, il 10 luglio 1964
Firme: vedere Documenti del Congresso di Vienna 1964, volume III, pagine 18 a 33
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-33