Regolamento
Art. 29
Presentazione delle proposte
In vigore dal 30 giu 1994
Presentazione delle proposte
1. L'Amministrazione postale di un Paese membro ha diritto di
presentare sia al Congresso, sia nell'intervallo tra due Congressi, proposte relative agli Atti dell'Unione ai quali il suo paese e Parte.
2. Tuttavia le proposte relative alla Costituzione ed al
Regolamento generale possono essere presentate solo al Congresso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-29