Regolamento

Art. 29

Presentazione delle proposte

In vigore dal 30 giu 1994
Presentazione delle proposte 1. L'Amministrazione postale di un Paese membro ha diritto di presentare sia al Congresso, sia nell'intervallo tra due Congressi, proposte relative agli Atti dell'Unione ai quali il suo paese e Parte. 2. Tuttavia le proposte relative alla Costituzione ed al Regolamento generale possono essere presentate solo al Congresso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-29

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