Regolamento›Titolo III
Art. 24
Approvazione da parte del Congresso dei progetti di decisioni (Atti, risoluzioni, ecc.)
In vigore dal 30 giu 1994
Approvazione da parte del Congresso dei progetti di decisioni (Atti, risoluzioni, ecc.)
1. In linea di massima, ciascun progetto di Atto presentato dalla.
Commissione di redazione e esaminato articolo per articolo. Può essere considerato come adottato solo dopo un voto d'insieme favorevole. L', paragrafo 1, e applicabile a questo voto.
2. Durante questo esame, ciascuna delegazione può riprendere una proposta che è stata adottata o respinta dalla Commissione.
L'appello concernente tali proposte è subordinato alla condizione che la delegazione ne abbia informato per iscritto il Presidente del Congresso almeno un giorno prima della seduta in cui la disposizione in oggetto del progetto di Atto sarà sottoposta all'approvazione del Congresso.
3. Tuttavia e sempre possibile, se il Presidente lo ritiene opportuno per il seguito dei lavori del Congresso, procedere all'esame degli appelli prima dell'esame dei progetti di Atti presentati dalla commissione di redazione.
4. Quando una proposta è stata adottata o respinta dal Congresso, essa può essere riesaminata dallo stesso Congresso solo se l'appello è stato appoggiato da almeno dieci delegazioni ed approvato a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Questa facoltà è limitata alle proposte direttamente presentate alle sedute plenarie, rimanendo inteso che una stessa questione non può dar luogo a più di un appello.
5. L'Ufficio internazionale è autorizzato a rettificare negli Atti definitivi, gli errori materiali che non sarebbero stati individuati durante l'esame dei progetti di Atti, la numerazione degli articoli e dei paragrafi nonché i riferimenti.
6. I paragrafi 2 a 5 sono anche applicabili ai progetti di decisioni diversi dai progetti di Atti (Risoluzioni, auspici ecc.)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-24