RegolamentoTitolo III

Art. 23

Processi verbali

In vigore dal 30 giu 1994
Processi verbali 1. I processi verbali delle sedute del Congresso e delle commissioni riportano lo svolgimento delle sedute riassumono brevemente gli interventi, menzionano le proposte ed il risultato delle deliberazioni. Sono compilati processi verbali per le sedute plenarie e processi verbali sommari per le sedute delle Commissioni. 2. I processi verbali delle sedute di una commissione possono essere sostituiti da rapporti indirizzati al Congresso se il Consiglio esecutivo decide in tal modo. In linea di massima, i Gruppi di lavoro compilano un rapporto ad intenzione dell'organo che li ha istituiti. 3. Tuttavia ciascun delegato ha diritto di chiedere l'inserimento analitico o per estenso nel processo verbale o nel rapporto di ogni dichiarazione che ha effettuato, a condizione di consegnare il testo francese al Segretariato non oltre due ore dopo la fine della seduta. 4. A partire dal momento in cui la bozza del processo verbale o del rapporto e stata distribuita, i delegati dispongono di un termine di ventiquattro ore per presentare le loro osservazioni al Segretariato che, se del caso, serve da intermediario tra l'interessato ed il Presidente della seduta in questione. 5, In linea di massima e con riserva del paragrafo 4, all'inizio delle sedute del Congresso, il Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale di una seduta precedente. Altrettanto dicasi per le commissioni le cui deliberazioni sono oggetto di un processo verbale o di un rapporto. I processi-verbali o i rapporti delle ultime sedute che non avrebbero potuto essere approvate al Congresso o in Commissione sono approvate dai rispettivi Presidenti di queste riunioni. L'Ufficio internazionale terrà altresì conto di eventuali osservazioni che i delegati dei Paesi membri gli comunicheranno nel termine di quaranta giorni dopo l'invio di detti processi verbali. 6. L'Ufficio internazionale e autorizzato a rettificare nei processi verbali o nei rapporti delle sedute del Congresso e delle Commissioni gli errori materiali che non siano stati individuati all'atto della loro approvazione in conformità con il paragrafo 5.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-r-23

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