Protocollo›Titolo VI
Art. II
Quote territoriali di transito eccezionali
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo II
Quote territoriali di transito eccezionali
A titolo provvisorio, le Amministrazioni che figurano nella tabella in appresso sono autorizzate a riscuotere le quote territoriali di transito a titolo eccezionale indicate nella presente tabella e che si aggiungono alle quote di transito di cui all', paragrafo 1:
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-ii