Protocollo›Titolo VI
Art. VII
Tariffe speciali
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo VII
Tariffe speciali
1. Le Amministrazioni del Belgio della Francia e della Norvegia
hanno facoltà di riscuotere per i pacchi aerei quote territoriali maggiori di quelle per i pacchi via terra.
2. L'Amministrazione del Libano è autorizzato a riscuotere per i
colli fino ad 1 chilogrammo la tassa applicabile ai colli sopra 1 fino a 3 kg.
3. L'Amministrazione del Panama (Rep.) è autorizzata a riscuotere
0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi via terra trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-vii