ProtocolloTitolo VI

Art. VII

Tariffe speciali

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo VII Tariffe speciali 1. Le Amministrazioni del Belgio della Francia e della Norvegia hanno facoltà di riscuotere per i pacchi aerei quote territoriali maggiori di quelle per i pacchi via terra. 2. L'Amministrazione del Libano è autorizzato a riscuotere per i colli fino ad 1 chilogrammo la tassa applicabile ai colli sopra 1 fino a 3 kg. 3. L'Amministrazione del Panama (Rep.) è autorizzata a riscuotere 0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi via terra trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-vii

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