Protocollo›Titolo VI
Art. VIII
Tasse supplementari
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo VIII
Tasse supplementari
A titolo eccezionale, le Amministrazioni sono autorizzate ad
oltrepassare i limiti superiori delle tasse supplementari di cui agli a 13 e 15 qualora ciò sia necessario per far corrispondere queste tasse con i. costi di gestione dei loro servizi.
Tuttavia, in caso di rinvio al mittente (, paragrafo 3, lettera b) o di rispedizione (, paragrafo 6, lettera c), l'importo delle tasse percepite non può superare i tassi stabiliti nell'Intesa. Le Amministrazioni che desiderano applicare questa disposizione devono informarne l'Ufficio internazionale il prima possibile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-viii