Convenzione
Art. 2
Inosservanza della libertà di transito
In vigore dal 30 giu 1994
Inosservanza della libertà di transito
Se un Paese membro non osserva le disposizioni dell'articolo primo della Costituzione. e dell'articolo primo della Convenzione sulla libertà di transito, le Amministrazioni postali degli altri Paesi membri hanno diritto di sopprimere il servizio postale di questo paese. Esse devono preliminarmente informare di tale misura mediante telegramma o ogni altro mezzo di telecomunicazione appropriato le Amministrazioni interessate e comunicare il fatto all'Ufficio internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-2