Convenzione

Art. 7

Utilizzazione di codici a barre e di un sistema unico per l'individuazione di invii, contenitori e documenti connessi.

In vigore dal 30 giu 1994
Utilizzazione di codici a barre e di un sistema unico per l'individuazione di invii, contenitori e documenti connessi. 1. Le Amministrazioni hanno facoltà di utilizzare nel servizio postale internazionale codici a barre generati da un calcolatore elettronico e da un sistema di individuazione unico ai fini del reperimento e della ricerca e di altre esigenze di individuazione. I codici a barre ed il sistema di individuazione unico possono essere utilizzati per individuare ad esempio: - invii singoli - contenitori per corrispondenza (sacchi, contenitori, cassette per lettere ecc.) - documenti connessi (moduli, etichette ecc.) 2. Le Amministrazioni che optano per l'uso di codici a barre nel servizio postale internazionale dovrebbero rispettare le specifiche tecniche definite dal consiglio consultivo di studi postali. Queste specifiche sono notificate a tutte le Amministrazioni dall'Ufficio internazionale. 3. Le Amministrazioni che non applicano un sistema di codici a barre informatizzato non sono tenute a tener conto delle specifiche determinate dal Consiglio consultivo di studi postali. 4. Tuttavia, le Amministrazioni che non utilizzano un sistema di codici a barre informatizzato potranno ritenere utile adottare il sistema unico di individuazione di invii, contenitori e documenti connessi specificati dal Consiglio consultivo di studi postali. Questo sistema potrà essere utilizzato dai paesi che applicano sistemi tradizionali manuali per la numerazione di invii, di contenitori e di documenti nei servizi postali internazionali. 5. I paesi che utilizzano attualmente un sistema di individuazione manuale e che scelgono di applicare il sistema unico dovrebbero conformarsi alle specifiche definite dal consiglio consultivo di studi postali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-7

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