Convenzione
Art. 8
Tasse
In vigore dal 30 giu 1994
Tasse
1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono stabilite nella convenzione e nelle Intese.
2. È vietato percepire tasse postali di qualsiasi natura diverse da quelle previste nella Convenzione e nelle Intese.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-8