Convenzione

Art. 8

Tasse

In vigore dal 30 giu 1994
Tasse 1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono stabilite nella convenzione e nelle Intese. 2. È vietato percepire tasse postali di qualsiasi natura diverse da quelle previste nella Convenzione e nelle Intese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-8

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