Convenzione

Art. 13

Saldo dei conti

In vigore dal 30 giu 1994
Saldo dei conti I pagamenti tra le Amministrazioni postali di conti internazionali relativi al traffico postale possono essere considerati come transazioni correnti ed effettuati in conformità con gli impegni internazionali correnti dei Paesi membri interessati, qualora esistano accordi al riguardo. In assenza di accordi del genere, i pagamenti dei conti sono effettuati in conformità con le disposizioni del regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-13

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