Convenzione

Art. 17

Franchigia postale a favore di invii concernenti i prigionieri di guerra e gli internati civili.

In vigore dal 30 giu 1994
Franchigia postale a favore di invii concernenti i prigionieri di guerra e gli internati civili. 1. Sotto riserva dell', paragrafo 1, sono esonerati da ogni tassa postale gli invii di corrispondenza, i colli postali e le somme di denaro indirizzate ai prigionieri di guerra o da essi spediti sia direttamente, sia tramite gli uffici di informazione previsti all'articolo 122 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949 e dell'Agenzia centrale di informazioni sui prigionieri di guerra di cui all'articolo 123 della stessa Convenzione. I belligeranti raccolti ed internati in un paese neutro sono assimilati ai prigionieri di guerra veri e propri per quanto concerne l'attuazione delle precedenti disposizioni. 2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli invii di corrispondenza postale, ai colli postali, alle somme di denaro provenienti da altri paesi, indirizzate alle persone civili internate di cui alla Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949, o da esse spedite sia direttamente sia tramite gli Uffici informazioni di cui all'articolo 136 e dell'Agenzia centrale di informazioni di cui. all'articolo 140 della stessa Convenzione. 3. Gli Uffici nazionali di informazioni e le Agenzie centrali di informazioni di cui sopra beneficiano altresì di franchigia postale per gli invii di corrispondenza, i colli postali e le somme di denaro relative alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2, che essi spediscono o ricevono, sia direttamente sia in veste di intermediari alle condizioni previste in detti paragrafi. 4. I colli sono autorizzati in franchigia postale fino ad un peso di 5 chilogrammi. Il limite di peso e elevato a 10 chilogrammi per gli invii il cui contenuto e indivisibile e per quelli che sono indirizzati ad un campo o al suo personale di fiducia per essere distribuiti ai prigionieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-17

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