Convenzione

Art. 21

Sistema tariffario secondo le modalità di inoltro e/o di velocità

In vigore dal 30 giu 1994
Sistema tariffario secondo le modalità di inoltro e/o di velocità 1. Le Amministrazioni sono autorizzate a percepire soprattasse per gli invii per via aerea e ad applicare in questo caso livelli di peso inferiori a quelli fissati all', paragrafo 1. Le soprattasse devono essere in rapporto alle spese del trasporto aereo ed essere uniformi almeno per l'insieme del territorio di ciascun paese di destinazione, a prescindere dalle modalità di inoltro utilizzate. Per il calcolo della sopratassa applicabile ad un invio per via aerea, le Amministrazioni sono autorizzate a tenere conto del peso di moduli ad uso del pubblico eventualmente allegati. Gli invii relativi al servizio postale di cui all', ad eccezione di quelli che emanano da organi dell'Unione postale universale e dalle Unioni ristrette non pagano le soprattasse aeree. 2. Le Amministrazioni hanno facoltà di percepire per il corriere di terra trasportato via aerea con precedenza ridotta, S.A.L. soprattasse inferiori a quelle che esse percepiscono per le corrispondenze aeree. 3. Le Amministrazioni che lo preferiscono possono fissare tasse combinate per la francatura delle corrispondenze aeree e della corrispondenza S.A.L., tenendo conto: a) del costo delle loro prestazioni postali; b) delle spese da pagare per il trasporto aereo. 4. Le Amministrazioni sono autorizzate nei limiti stabiliti all', paragrafo 1, a percepire per le corrispondenze prioritarie tasse diverse da quelle degli invii non prioritari. Potrà esser tenuto conto delle spese del trasporto aereo. 5. Le riduzioni d'imposta secondo l', paragrafi 8, 9 e 10 si applicano altresì agli invii trasportati via aerea ma nessuna riduzione è concessa alla parte d'imposta destinata a coprire le spese di questo trasporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-21

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