Convenzione

Art. 23

Materie biologiche deperibili. Materie radioattive

In vigore dal 30 giu 1994
Materie biologiche deperibili. Materie radioattive 1. Le materie biologiche deperibili e le materie radioattive confezionate ed imballate secondo le rispettive disposizioni del Regolamento sono sottoposte alla tariffa per lettere e raccomandazioni. La loro accettazione è limitata ai rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo per accettare questi invii sia nelle loro reciproche relazioni sia unilateralmente. Tali materie sono inoltrate per la via più rapida, normalmente per via aerea,sotto riserva del pagamento delle soprattasse aeree corrispondenti. 2. Inoltre le materie biologiche deperibili possono essere scambiate solo tra laboratori qualificati ufficialmente riconosciuti, mentre le materie radioattive possono essere depositate solo da mittenti debitamente autorizzati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-23

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