Convenzione
Art. 28
Tassa di immagazzinaggio
In vigore dal 30 giu 1994
Tassa di immagazzinaggio
L'Amministrazione di destinazione è autorizzata a percepire secondo la sua legislazione una tassa di immagazzinaggio per ogni invio di corrispondenza postale che supera il peso di 500 grammi e che non è stato preso in consegna dal destinatario nel termine entro il quale l'invio e custodito senza spese a sua disposizione. Questa tassa non si applica ai pieghi per ciechi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-28