Convenzione

Art. 30

Modalità di affrancatura

In vigore dal 30 giu 1994
Modalità di affrancatura 1. L'affrancatura è effettuata per mezzo di una qualsiasi delle seguenti modalità: a) francobolli stampati o incollati sugli invii e valevoli nel paese di origine b) marche di affrancatura postale rilasciate da distributori automatici installati dalle Amministrazioni postali; c) impronte di macchine affrancatrici ufficialmente adottate e che funzionano sotto il controllo immediato dell'Amministrazione postale; d) impronte di macchine stampanti o altri procedimenti di stampa o di bollatura qualora tali sistemi siano autorizzati dalla regolamentazione dell'Amministrazione di origine; e) menzione indicante che la totalità dell'affrancatura è stata pagata ad esempio "Taxe perçue (Tassa percepita)". Questa menzione deve figurare sul lato superiore destro della soprascritta e deve essere convalidata con l'impronta del timbro datario dell'ufficio di origine, oppure nel caso di invii non affrancati o insufficientemente affrancati, dell'ufficio che ha affrancato l'invio o completato l'affrancatura. 2. L'affrancatura di stampe recanti l'indirizzo dello stesso destinatario ed aventi la medesima destinazione inserite in un sacco speciale e effettuata con uno dei mezzi di cui al paragrafo 1 e ed il suo importo totale figura sull'etichetta - indirizzo del sacco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-30

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