Convenzione
Art. 25
Deposito all'estero di invii di corrispondenza.
In vigore dal 30 giu 1994
Deposito all'estero di invii di corrispondenza.
1. Nessun Paese membro è tenuto ad inoltrare o a distribuire ai destinatari gli invii di corrispondenza che mittenti qualsiasi domiciliati sul suo territorio impostano o fanno impostare in un paese estero, in vista di beneficiare di tasse inferiori ivi applicate. Lo stesso dicasi per analoghi invii della fattispecie depositati in grandi quantitativi, a prescindere dal fatto che questi depositi siano effettuati o meno in vista di beneficiare di tasse minori.
2. Il paragrafo 1 si applica indistintamente sia agli invii preparati nel paese dove il mittente abita e successivamente trasportati attraverso la frontiera, sia agli invii confezionati in un paese estero.
3. L'Amministrazione interessata ha diritto sia di rinviare gli invii. al luogo di origine o di assoggettarli alle sue tasse interne.
Se il mittente rifiuta di pagare queste tasse, essa può disporre degli invii in conformità con la sua legislazione interna.
4. Nessun Paese membro è tenuto ad accettare, inoltrare o distribuire ai destinatari gli invii di corrispondenza postale che mittenti qualsiasi hanno depositato o fatto depositare in grandi quantitativi in un paese diverso da quello in cui sono domiciliati.
Le Amministrazioni interessate hanno diritto di rinviare tali invii all'origine o di restituirli ai mittenti senza restituzione d'imposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-25