Convenzione

Art. 33

Servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale

In vigore dal 30 giu 1994
Servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale 1. Le Amministrazioni possono convenire tra di loro di partecipare al servizio corrispondenza commerciale - tagliandi internazionali (CCRI) su base facoltativa. 2. Le Amministrazioni che erogano il servizio dovranno rispettare le disposizioni definite dal Consiglio esecutivo. 3. Le Amministrazioni possono tuttavia, convenire bilateralmente di istituire un altro sistema tra di loro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-33

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