Convenzione

Art. 38

Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo a richiesta del mittente.

In vigore dal 30 giu 1994
Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo a richiesta del mittente. 1. Il mittente di un invio di corrispondenza postale può farlo ritirare dal servizio, far modificare o correggere l'indirizzo sempre che questo invio: a) non sia stato recapitato al destinatario; b) non sia stato confiscato o distrutto dall'autorità competente per infrazione all'; c) non sia stato sequestrato in virtù della legislazione del paese di destinazione. 2. La domanda da formulare a tal fine e trasmessa per via postale, telegrafica o con ogni altro mezzo di telecomunicazione appropriato a spese del mittente che deve pagare per ciascuna domanda, la tassa speciale di cui all', paragrafo 1 lettera j). Se la domanda deve essere trasmessa per via di telecomunicazioni, il mittente deve pagare inoltre la tassa relativa a questo servizio. Se l'invio si trova ancora nel paese di origine la richiesta di ritiro, di modifica o di correzione di indirizzo è trattata secondo la legislazione di questo paese. 3. Ciascuna Amministrazione è tenuta ad accettare le richieste di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo relative ad ogni. invio di corrispondenza postale depositato nei servizi di altre Amministrazioni, se la sua legislazione lo consente. 4. Se, nei rapporti tra due paesi che accettano questa procedura, il mittente desidera essere informato per via di telecomunicazioni delle disposizioni adottate dall'Ufficio destinatario a seguito della sua domanda di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo egli deve pagare a tal fine la tassa relativa. In caso di utilizzazione di telegrammi, la tassa telegrafica è quella del telegramma con risposta pagata calcolato sulla base di 15 parole. Qualora venga utilizzato il telex, la tassa telegrafica percepita dal mittente ammonta in linea di massima allo stesso importo di quello percepito per trasmettere la domanda via telex. 5. Per ciascuna domanda di ritiro, di modifica o di rettifica di indirizzo relativa a vari invii recapitati simultaneamente allo stesso ufficio dallo stesso mittente ed indirizzati allo stesso destinatario, e percepita una sola delle tasse di cui al paragrafo 2. 6. Una semplice correzione di indirizzo (senza modifica del nome o della qualità del destinatario) può essere richiesta direttamente dal mittente all'Ufficio destinatario, vale a dire senza l'adempimento di formalità e senza il pagamento della tassa speciale prevista al paragrafo 2. 7. Il rinvio all'origine di un invio a seguito di una domanda di ritiro ha luogo per via aerea quando il mittente si impegna a pagare la soprattassa aerea corrispondente. Se un invio e rispedito per via aerea a seguito di una richiesta di modifica o di rettifica di indirizzo, la soprattassa aerea corrispondente al nuovo percorso e percepita dal destinatario e rimane acquisita all'Amministrazione distributrice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-38

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