Convenzione
Art. 35
Invii via espresso
In vigore dal 30 giu 1994
Invii via espresso
1. Nei paesi le cui. Amministrazioni sono incaricate di questo servizio gli invii di corrispondenza postale sono, a richiesta dei mittenti, distribuiti da un latore speciale il prima possibile dopo il loro arrivo all'Ufficio di distribuzione; tuttavia ogni Amministrazione ha diritto di limitare questo servizio alle corrispondenze aeree agli invii prioritari e quando si tratta del solo mezzo utilizzato tra due Amministrazioni, agli invii LC di superficie. Per quanto riguarda le lettere con valore dichiarato, l'Amministrazione destinataria ha facoltà, quando la sua regolamentazione lo consente, di far recapitare per via espressa un avviso di arrivo dell'invio e non l'invio stesso.
2. Questi invii qualificati "espresso" sono soggetti, oltre alla tassa di affrancatura, alla tassa speciale prevista all', paragrafo 1, lettera 1). Questa tassa deve essere completamente pagata in anticipo.
3. Gli invii "espresso" possono essere trattati secondo modalità diverse da quelle specificate al paragrafo 1, a condizione che il livello di qualità generale del servizio fornito al destinatario sia almeno altrettanto elevato di quello ottenuto utilizzando un latore speciale.
4. Se gli invii espresso devono essere sottoposti ad un controllo doganale, le Amministrazioni sono tenute:
a) a presentarli alla dogana il prima possibile dopo il loro arrivo;
b) ad incoraggiare le autorità doganali del loro paese ad effettuare il controllo di questi invii con sollecitudine.
5. Se il recapito espresso comporta per l'Amministrazione destinataria particolari obblighi per quanto riguarda sia la localizzazione del domicilio del destinatario,sia il giorno o l'ora di arrivo all'Ufficio destinatario, il recapito dell'invio e l'eventuale riscossione di una tassa complementare sono regolate da disposizioni relative agli invii aventi uguale carattere di quelle dell'ordinamento interno.
6. Gli invii espresso non completamente affrancati per l'importo totale delle tasse pagabili in anticipo sono distribuiti con i mezzi ordinari a meno di essere stati trattati come "espresso" dall'Ufficio di origine. In quest'ultimo caso, gli invii sono tassati in base all'.
7. Le Amministrazioni hanno facoltà di effettuare un solo tentativo di recapito espresso. Se tale tentativo è infruttuoso, l'invio e trattato come un invio ordinario.
8. Se la regolamentazione dell'Amministrazione destinataria lo consente,i destinatari possono chiedere all'Ufficio di distribuzione che gli invii loro destinati siano distribuiti per mezzo "espresso" al momento del loro arrivo. In questo caso, l'Amministrazione destinataria è autorizzata a percepire al momento della distribuzione, la tassa applicabile nel suo servizio interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-35