Convenzione
Art. 36
Obiettivi in materia di qualità di servizi
In vigore dal 30 giu 1994
Obiettivi in materia di qualità di servizi
1. Le Amministrazioni destinatarie devono fissare un termine per il trattamento degli invii prioritari e via aerea a destinazione del loro paese. Questo termine non deve essere meno favorevole di quello applicato agli invii paragonabili del loro servizio interno.
2. Le Amministrazioni di destinazione devono altresì per quanto possibile, fissare un termine per il trattamento degli invii rii superficie e non Prioritari a destinazione del loro paese.
3. Le Amministrazioni di origine devono fissare obiettivi per quanto riguarda la qualità degli invii prioritari via aerea a destinazione dell'estero, adottando come punti di riferimento i termini stabiliti dalle Amministrazioni destinatarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-36