Convenzione

Art. 41

Divieti

In vigore dal 30 giu 1994
Divieti 1. Non sono ammessi gli invii di corrispondenza postale i quali per via della loro confezione, possono presentare pericoli per gli agenti, macchiare o deteriorare gli altri invii o le attrezzature postali. Le graffe metalliche utilizzate per chiudere gli invii non devono essere taglienti ne devono intralciare l'esecuzione del servizio postale. 2. Gli invii diversi dalle lettere raccomandate in busta chiusa e le lettere con valore dichiarato non possono contenere monete, banconote, biglietti, o valori qualsiasi al portatore, assegni di viaggio (travelers cheques), platino, oro o argento, lavorati o non, pietre, gioielli, ed altri oggetti preziosi. 3. Salvo le eccezioni di cui al Regolamento, le stampe, ed i pieghi per ciechi: a) non possono riportare alcuna annotazione ne contenere alcun documento avente carattere di corrispondenza attuale e personale; b) non possono contenere francobolli, moduli di affrancatura annullati o non nè carte-valori. 4. È vietato l'inserimento negli invii di corrispondenza postale degli oggetti di cui in appresso, quali: a) oggetti che, per la loro natura, possono presentare pericoli e provocare i deterioramenti di cui al paragrafo 1; b) stupefacenti e sostanze psicotrope; c) animali viventi, ad eccezione: 1) di api, sanguisughe e bachi da seta; 2) parasiti e distruttori di insetti nocivi destinati al controllo di questi insetti e scambiati tra istituti ufficialmente riconosciute; tuttavia, le eccezioni di cui ai numeri 1 e 2 non si applicano alle lettere con valore dichiarato; d) le materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; non sono tuttavia soggette a questo divieto le materie biologiche deperibili e le materie radioattive di cui all'; e) gli oggetti osceni o immorali; f) gli oggetti la cui importazione e circolazione è vietata nel paese di destinazione. 5. Ciascuna Amministrazione deve vigilare in tutta la misura del possibile affinché le informazioni relative ai divieti in vigore nel suo paese di cui al paragrafo 4 lettera f) e comunicate all'Ufficio internazionale in conformità con il Regolamento di esecuzione, siano enunciate in maniera chiara, precisa e dettagliata e siano mantenute aggiornate. 6. Gli invii che contengono gli oggetti di cui al paragrafo 4 e che sono stati erroneamente ammessi alla spedizione sono trattati secondo la legislazione del paese dell'Amministrazione che ne accerta la presenza. Le lettere non possono contenere documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale scambiati tra persone diverse dal mittente ed il destinatario o le persone che abitano con esse. Qualora ne accerti la presenza, l'Amministrazione del paese di origine o di destinazione li tratta secondo la sua legislazione. 7. Gli invii che contengono gli oggetti di cui al paragrafo 4, lettere b) d) ed e) non saranno in alcun caso nè inoltrati a destinazione ne consegnati ai destinatari o rinviati al mittente. L'Amministrazione di destinazione deve consegnare al destinatario la parte di contenuto che non e oggetto di un divieto. 8. Nei casi in cui un invio erroneamente ammesso alla spedizione non e ne rinviato all'origine, ne consegnato al destinatario, l'Amministrazione di origine deve essere informata senza ritardo del trattamento applicato all'invio. Questa informazione deve indicare in maniera precisa il divieto applicato all'invio nonché gli oggetti che sono stati confiscati. Un invio erroneamente accettato e rinviato all'origine deve essere accompagnato da informazioni analoghe. 9. È del resto riservato il diritto di ogni Paese membro di non-effettuare, sul proprio territorio, il trasporto in transito, aperto, degli invii di corrispondenza postale diversi da lettere, cartoline postali e pieghi per ciechi per i quali non è stato soddisfatto alle disposizioni legali che regolano le condizioni della loro pubblicazione o della loro circolazione in questo paese. Questi invii devono essere rinviati all'Amministrazione di origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-41

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