Convenzione
Art. 34
Buoni risposta internazionali
In vigore dal 30 giu 1994
Buoni risposta internazionali
1. Le Amministrazioni postali possono vendere buoni risposta internazionali emessi dall'Ufficio internazionale e limitarne la vendita in conformità con la loro legislazione interna.
2. Il valore del buono di risposta è di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non può essere inferiore a questo valore.
3. I buoni risposta possono essere scambiati in ogni Paese membro contro uno o più francobolli postali che costituiscono l'affrancamento minimo di un invio prioritario o di una lettera ordinaria spedita all'estero per via aerea. Salvo se la legislazione interna del paese di cambio vi si oppone, i buoni di risposta postali possono altresì essere cambiati contro fogli interi di francobolli o contro altri timbri o impronte di affrancatura postale.
4. L'amministrazione di un Paese membro può inoltre riservarsi la facoltà di esigere il deposito simultaneo dei buoni risposta e degli invii da affrancare in cambio di questi buoni di risposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-34