Convenzione

Art. 31

Affrancatura degli invii di corrispondenza postale a bordo delle navi.

In vigore dal 30 giu 1994
Affrancatura degli invii di corrispondenza postale a bordo delle navi. 1. Gli invii impostati a bordo di una nave durante la sosta nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi devono essere affrancati per mezzo di francobolli ed in base alla tariffa del paese nelle cui acque la nave è situata. 2. Se l'impostazione a bordo ha luogo in mare aperto, gli invii possono essere affrancati, salvo diversa intesa tra le Amministrazioni interessate, per mezzo di francobolli e secondo la tariffa del paese cui appartiene o da cui dipende detta nave. Gli invii affrancati in queste condizioni devono essere recapitati all'Ufficio postale dello scalo il prima possibile dopo l'arrivo della nave.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-31

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