Convenzione
Art. 31
Affrancatura degli invii di corrispondenza postale a bordo delle navi.
In vigore dal 30 giu 1994
Affrancatura degli invii di corrispondenza postale a bordo delle navi.
1. Gli invii impostati a bordo di una nave durante la sosta nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi devono essere affrancati per mezzo di francobolli ed in base alla tariffa del paese nelle cui acque la nave è situata.
2. Se l'impostazione a bordo ha luogo in mare aperto, gli invii possono essere affrancati, salvo diversa intesa tra le Amministrazioni interessate, per mezzo di francobolli e secondo la tariffa del paese cui appartiene o da cui dipende detta nave. Gli invii affrancati in queste condizioni devono essere recapitati all'Ufficio postale dello scalo il prima possibile dopo l'arrivo della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-31