Convenzione
Art. 26
Tasse speciali
In vigore dal 30 giu 1994
Tasse speciali
1. Le tasse previste nella Convenzione e che sono percepite oltre alle tasse di affrancatura di cui all' sono denominate "tasse speciali". Il loro importo è stabilito in conformità con le indicazioni della tabella in appresso.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. I paesi membri che applicano nel loro servizio interno tasse superiori a quelle indicate al paragrafo i sono autorizzate ad applicare queste stesse tasse nel servizio internazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-26