Convenzione

Art. 22

Invii normalizzati

In vigore dal 30 giu 1994
Invii normalizzati 1. Nel quadro delle disposizioni dell', paragrafo 1, sono considerati come normalizzati gli invii di forma rettangolare la cui lunghezza non è inferiore alla larghezza moltiplicata per 2 (valore prossimo 1,4) e che corrispondono, secondo la loro presentazione, alle seguenti condizioni: a) invii in busta: 1. Invii in busta ordinaria: dimensioni minime: 90 x 140 mm, con una tolleranza di 2 mm; dimensioni massime: 120 x 235 mm, con una tolleranza di 2 mm; peso massimo: 20 g; spessore massimo: 5 mm; inoltre, la soprascritta deve essere apposta sulla busta sul lato uniforme che non è munito dell'aletta di chiusura e nella zona rettangolare situata ad una distanza minima di: 40 mm dal bordo superiore della busta (tolleranza 2 mm) 15 mm dal bordo laterale destro; 15 mm dal bordo inferiore; e ad una distanza massima di 140 mm. dal bordo laterale destro; 2. Invii in busta con riquadro trasparente: dimensioni, peso e spessore degli invii in busta ordinaria; oltre alle condizioni generali di accettazione fissate nell'articolo 124 del Regolamento, questi invii devono soddisfare alle seguenti condizioni: il riquadro trasparente in cui compare l'indirizzo del destinatario deve essere situato ad una distanza minima di: 40 mm. dal bordo superiore della busta (tolleranza 2 mm); 15 mm. dal bordo laterale destro; 15 mm. dal bordo laterale sinistro; 15 mm. dal bordo inferiore; il riquadro non può essere delimitato da una striscia o da una inquadratura colorata; 3. Tutti gli invii in busta: l'indirizzo del mittente, quando compare sul lato frontale, deve essere apposto nell'angolo superiore sinistro; questa localizzazione e inoltre quella prevista per le menzioni o etichette di servizio che possono se del caso essere apposte immediatamente sotto l'indirizzo del mittente; le menzioni di servizio possono inoltre essere apposte immediatamente sopra l'indirizzo del destinatario qualora sia fatto uso di buste con riquadro trasparente; le lettere devono essere chiuse da una incollatura continua dell'aletta di chiusura della busta; b) invii sotto forma di cartoline: gli invii sotto forma di cartoline fino ad un formato di 120 x 235 mm possono essere accettati come invii normalizzati a condizione che siano confezionati in cartone avente una grammatura con rigidità sufficiente a consentire un trattamento senza difficoltà; c) invii di cui alle lettere a) e b): dalla parte della soprascritta che deve essere apposta nel senso della lunghezza, una zona rettangolare di 40 mm (-2 mm) di altezza a partire dal bordo superiore e di 74 mm di lunghezza a partire dal bordo destro deve essere riservata alla francatura ed alle impronte di annullamento. All'interno di questa zona, i francobolli o impronte di francatura devono essere apposte nell'angolo superiore destro. Nessuna menzione o segno grafico superfluo di qualsiasi genere deve comparire: - sotto l'indirizzo; - a destra dell'indirizzo a partire dalla zona di francatura e di annullamento e fino al bordo inferiore dell'invio; - a sinistra dell'indirizzo in una zona larga almeno 15 mm che va dalla prima riga dell'indirizzo fino al bordo inferiore dell'invio; - in una zona di 15 mm. di altezza a partire dal bordo inferiore dell'invio e di 140 mm. di lunghezza a partire dal bordo destro dell'invio. Questa zona può essere tutt'una, anche solo in parte, con quelle definite sopra. 2. Le Amministrazioni che nel loro servizio interno accettano come normalizzati gli invii in busta la cui larghezza non e superiore a 162 mm. con una tolleranza di 2 mm, possono altresì accettare questi invii come normalizzati nel servizio internazionale. 3. Non sono considerati come invii normalizzati: - i cartoncini piegati - gli invii chiusi per mezzo di agrafes, occhielli metallici o gancetti piegati - le cartoline perforate spedite senza busta - gli invii la cui busta è confezionata in una materia avente proprietà fisiche sostanzialmente diverse da quelle della carta (ad eccezione della materia utilizzata per la confezione dei riquadri delle buste ad apertura trasparente); - gli invii contenenti oggetti sporgenti; - le lettere piegate inviate aperte (senza busta) che non sono chiuse su tutti i lati e che non presentano una sufficiente rigidità per consentire un trattamento meccanico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-22

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