Convenzione
Art. 19
Invii di corrispondenza postale
In vigore dal 30 giu 1994
Invii di corrispondenza postale
1. Gli invii di corrispondenza postale includono:
a) le lettere e le cartoline postali collettivamente denominate
"LC"
b) le stampe, i pieghi per i ciechi ed i pacchetti collettivamente denominati "AO"
2. La denominazione "sacchi M" indica i sacchi speciali contenenti giornali, stampe periodiche, libri ed altre stampe, indirizzati allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione.
3. Gli invii di corrispondenza postale trasportata via aerea con priorità sono denominati "corrispondenze aeree".
4. Gli invii via terra trasportati per via aerea con precedenza ridotta sono denominati "S.A.L".
5. Secondo la loro velocità di trattamento gli invii di corrispondenza possono essere ripartiti in:
a) invii prioritari; invii trasportati per la via più rapida (aerea o di superficie) con priorità;
b) invii non prioritari: invii per i quali il mittente ha scelto una tariffa meno costosa che implica un termine di distribuzione più lungo.
6. Le Amministrazioni di transito e di destinazione devono trattare gli invii prioritari come corrispondenze aeree secondo regole stabilite a livello bilaterale, le Amministrazioni possono altresì, concedere lo stesso trattamento agli invii LC di superficie se nessun livello migliore di servizio può essere offerto al mittente. Allo stesso modo non si fa differenza tra gli invii non prioritari e gli invii AO di superficie o gli AO di superficie trasportati per via aerea con precedenza ridotta (S.A.L).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-19