Convenzione

Art. 16

Franchigia postale relativa agli invii di corrispondenza postale relativi al servizio postale

In vigore dal 30 giu 1994
Franchigia postale relativa agli invii di corrispondenza postale relativi al servizio postale Sotto riserva dell', paragrafo 1 sono esonerati da ogni. imposta postale gli invii di corrispondenza via posta relativi al servizio postale se sono a) spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici; b) scambiati tra gli organi dell'Unione postale universale e gli organi delle Unioni ristrette, tra gli organi di tali Unioni o inviati da detti organi alle Amministrazioni postali o al loro uffici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-16

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