Convenzione
Art. 16
Franchigia postale relativa agli invii di corrispondenza postale relativi al servizio postale
In vigore dal 30 giu 1994
Franchigia postale relativa agli invii di corrispondenza postale
relativi al servizio postale
Sotto riserva dell', paragrafo 1 sono esonerati da ogni. imposta postale gli invii di corrispondenza via posta relativi al
servizio postale se sono
a) spediti dalle Amministrazioni postali o dai loro uffici;
b) scambiati tra gli organi dell'Unione postale universale e gli organi delle Unioni ristrette, tra gli organi di tali Unioni o inviati da detti organi alle Amministrazioni postali o al loro uffici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-16