Convenzione

Art. 12

Tessere d'identità postali

In vigore dal 30 giu 1994
Tessere d'identità postali 1. Ciascuna Amministrazione postale può rilasciare alle persone che ne fanno richiesta, tessere d'identità postali come documenti giustificativi per le operazioni postali effettuate nei Paesi membri che non hanno notificato il loro rifiuto di accettarle. 2. L'Amministrazione che rilascia una tessera è autorizzata a percepire a questo titolo una tassa che non può superare 1,63 DTS. 3. Le Amministrazioni sono sollevate da ogni responsabilità qualora sia stabilito che la consegna di un invio postale o il pagamento di una somma di denaro abbiano avuto luogo dietro presentazione di una tessera regolamentare, ne non sono responsabili delle conseguenze eventualmente derivanti dalla perdita, sottrazione o uso fraudolento di una tessera regolare. 4. La tessera è valevole per una durata di dieci anni a decorre dal giorno del suo rilascio. Tuttavia essa cessa di essere valevole: a) se la fisionomia del titolare è a tal punto modificata da non corrispondere più alla fotografia o al dato personale; b) se e danneggiata in modo tale che la verifica di un determinato dato relativo al titolare non è più possibile. d) quando presenta tracce di falsificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-12

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