Convenzione
Art. 9
Moneta tipo. Equivalenti
In vigore dal 30 giu 1994
Moneta tipo. Equivalenti
1. L'unità monetaria prevista all' della costituzione ed utilizzata nella convenzione e nelle intese nonché i loro regolamenti di esecuzione è il Diritto di tiraggio speciale (DTS)
2. I paesi membri dell'Unione hanno diritto di scegliere di comune accordo un'altra unità monetaria o una delle loro monete nazionali per la compilazione ed il pagamento dei conti.
3. I paesi membri dell'Unione il cui corso monetario rispetto al DTS non e stato calcolato dal FMI o che non fanno parte di questa istituzione specializzata sono invitati a dichiarare unilateralmente un equivalente tra le loro monete ed il DTS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-9