Convenzione

Art. 4

Sospensione temporanea e ripresa di servizi

In vigore dal 30 giu 1994
Sospensione temporanea e ripresa di servizi 1. Se, a causa di circostanze straordinarie, un'Amministrazione postale è costretta a sospendere temporaneamente ed in maniera generale o parziale l'esecuzione di servizi, essa deve darne immediatamente avviso, con ogni mezzo di telecomunicazione appropriato, all'Amministrazione o alle Amministrazioni interessate, indicando, se possibile, la durata probabile della sospensione dei servizi. Essa ha lo stesso obbligo all'atto della ripresa dei servizi sospesi. 2. L'Ufficio internazionale deve essere informato della sospensione o della ripresa dei servizi qualora una notifica generale sia giudicata necessaria. Se del caso, l'Ufficio internazionale deve informarne le Amministrazioni per telegramma o telex. 3. L'Amministrazione di origine ha facoltà di rimborsare al mittente le tasse di affrancatura (), le tasse speciali () e le sovrattasse via aerea () se, a causa della sospensione dei servizi, la prestazione connessa al trasporto del suo invio è stata fornita solo parzialmente o non è stata fornita affatto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-4

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