Convenzione
Art. 6
Creazione di un nuovo servizio
In vigore dal 30 giu 1994
Creazione di un nuovo servizio
Le Amministrazioni possono di comune accordo, creare un nuovo servizio non espressamente previsto dagli Atti dell'Unione. Le tasse relative al nuovo servizio sono stabilite da ciascuna Amministrazione interessata, in considerazione delle spese di esercizio del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-6