Convenzione

Art. 1

Libertà di transito

In vigore dal 30 giu 1994
CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE I sottoscritti, plenipotenziari dei Governi dei paesi-membri dell'Unione, visto l' paragrafo 3 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell', paragrafo 3 di detta Costituzione, stabilito nella presente Convenzione le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale ed alle disposizioni relative al servizio postale. Articolo primo Libertà di transito 1. La libertà di transito il cui principio e enunciato all'articolo primo della costituzione comporta l'obbligo per ciascuna Amministrazione postale, di inoltrare sempre per le vie più rapide da essa utilizzate per le sue spedizioni, i plichi chiusi e gli invii postali aperti consegnati da un'altra Amministrazione. Questo obbligo si applica anche alle corrispondenze via aerea a prescindere dal fatto che le Amministrazioni postali intermedie prendano parte o meno al loro successivo inoltro. 2. I paesi membri che non partecipano allo scambio di lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno facoltà di non autorizzare il transito di tali invii aperti attraverso il loro territorio. Lo stesso dicasi per gli invii di cui all', paragrafo 9. 3. I Paesi membri che non provvedono al servizio di lettere con valore dichiarato o che non accettano la responsabilità di valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei sono tuttavia tenuti ad inoltrare per le vie più rapide i plichi chiusi consegnati loro da altre Amministrazioni, ma la loro responsabilità è limitata a quella prevista per gli invii raccomandati. 4. La libertà di transito dei colli postali da inoltrare per via terrestre o marittima e limitata al territorio dei paesi che partecipano a tale servizio. 5. La libertà di transito dei colli-via aerea e garantita in tutto il territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi-membri che non sono Parti all'Intesa concernente i colli postali non possono essere obbligati a partecipare all'inoltro via terra di colli via aerea. 6. I paesi membri che sono parte all'Intesa relativa ai colli postali ma che non provvedono al servizio di colli postali con valore dichiarato o non accettano la responsabilità di valori per i trasporti effettuati dai loro servizi marittimi o aerei sono tuttavia tenuti ad inoltrare per le vie più rapide i plichi chiusi consegnati loro da altre Amministrazioni, ma la loro responsabilità e limitata a quella prevista per colli dello stesso peso senza valore dichiarato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-1

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