Convenzione

Art. 3

Transito territoriale senza partecipazione dei servizi del paese attraversato.

In vigore dal 30 giu 1994
Transito territoriale senza partecipazione dei servizi del paese attraversato. Il trasporto in transito di corrispondenza attraverso un paese, senza la partecipazione dei servizi di questo paese, è subordinato all'autorizzazione preliminare del paese attraversato. Questa forma di transito non impegna in alcun modo la responsabilità di quest'ultimo paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-3

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