Protocollo›Titolo VI
Art. IX
Trattamento dei pacchi erroneamente ammessi
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo IX
Trattamento dei pacchi erroneamente ammessi
La Bielorussia, la Bulgaria (Rep.pop.), Cuba, la Rep. pop.dem. di
Corea, l'Ucraina e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche si riservano il diritto di fornire informazioni sulle ragioni del sequestro di un pacco postale o di parte del suo contenuto solo entro i limiti delle informazioni comunicate dalle autorità doganali ed in base alla loro legislazione interna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-ix